Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 59 del 30-3-2004.htm
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 30
Marzo 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 59
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge
8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel
settore dell’edilizia.
SOMMARIO
:
Conferma per l’anno 2003 della misura della riduzione contributiva
per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto
1995, n. 341. Istruzioni operative.
Premessa.
L’articolo
2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto, prevede fino al 31 dicembre 2006
una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da
quelle del FPLD (1).
L’operatività
del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito
decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione
contributiva medesima.
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004 è stato pubblicato il D.M.
Lavoro/Economia 9 febbraio 2004 (allegato 1), il quale conferma per l’anno
2003 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta
dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la
presente circolare si forniscono le istruzioni per il recupero dei maggiori
contributi versati nell’anno 2003.
1.
Caratteristiche della riduzione contributiva.
Il
beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50
per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro,
esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si
applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di
lavoro a tempo parziale.
Relativamente
al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica
la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).
Le
aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in
vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1
gennaio 2003.
A tale
proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza
delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000
(3).
I
datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati
dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.
Si
osserva che l’agevolazione:
-
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre
2003, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di
dicembre 2002;
-
è subordinata al rispetto delle condizioni previste
dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli
sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di
retribuzione imponibile.
Si
ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori
per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro
titolo:
-
assunzione dalle liste di mobilità, contratti
formazione - lavoro, ecc.;
-
lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscano
dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998
ovvero dell’art. 44 della legge n. 448/2001.
Da
ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse
edili, si conferma per le Sedi la necessità di acquisire la dichiarazione
rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento,
nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute (4).
Nei
casi di omessa denuncia od omesso versamento, si applicherà la disposizione
di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n.
341/1995.
Per
ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (5).
2.
Modalità operative.
Il
riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n.
244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce
contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e
dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.
2.1.
Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno
2003.
I
datori di lavoro che nel corso dell’anno 2003 hanno operato la riduzione
contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi
provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente
emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.
2.2.
Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso
d’anno 2003.
I
datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva
relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2003) con una delle denunce
contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della presente circolare (Deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
A tal
fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante
per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "
arr.
rid. art. 29, c. 2 dl 244/95
" e dal previsto codice
"L207".
Il
Direttore Generale
V. Crecco
(1) La disposizione sopra menzionata modifica in tal senso la
scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
(2) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato
nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.
(3) Si veda, al riguardo, la circolare n.
52 del 6 marzo 2001.(4) Cfr. messaggio n. 157 del 22 dicembre 2003.
(5) Si vedano la circolare n.
209 del 27/7/1995,
la circolare n.
269
del 30/10/1995, la circolare n.
9 del 18/1/1997 e la
circolare n.
81 del
27/3/1997.
Allegato
1
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 febbraio 2004
(G.U. n. 72 del 26 marzo
2004)
Conferma,
per l'anno 2003, della misura dell'11,50 per cento della riduzione
contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.
341, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni.
IL MINISTRO
DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1,
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro
esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione
previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste
dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate
dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma
2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle
di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di
lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
Visto il decreto
ministeriale 25 febbraio 2003, con il quale, anche per l'anno 2002, la
predetta riduzione è stata confermata all'11,50 per cento;
Visto
il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art. 45,
comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede sino al 31 dicembre
2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di
cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per
l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica
sino al 31 dicembre 2006;
Tenuto conto che dalla
rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento delle
contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della
disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, si rileva,
rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con un
conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la
riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto, sulla
scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2003, la
riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n.
341, nella misura dell'11,50 per cento già stabilita, per l'anno 2002, dal
menzionato decreto ministeriale 25 febbraio 2003;
Decreta:
La riduzione prevista
dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per
l'anno 2003, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti
organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti